Estatuto

STATUTO
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita una Associazione denominata CENTRO STUDI AMERICANISTICI “CIRCOLO
AMERINDIANO”.
L’Associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, utilizza la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero
l’acronimo “ONLUS”.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto delle leggi statali e
regionali, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Perugia, Via Guardabassi, 10.
Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.
Eventuali variazioni della sede sociale nell’ambito del medesimo comune non costituiranno
modifica del presente statuto.

Articolo 3 – Scopo dell’associazione
L’Associazione non ha fini di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale ed utilità sociale nel campo culturale.
Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività di studio, tutela, promozione, divulgazione e
valorizzazione del patrimonio demo-etno-antropologico delle culture americane; in particolare,
essa potrà anche con apporti economici da parte dell’Amministrazione Centrale dello Stato:
– promuovere e partecipare a convegni, conferenze;
– svolgere attività editoriale;
– costituire e gestire un proprio patrimonio documentario, museale e bibliografico;
– organizzare mostre ed eventi ludico culturali;
– svolgere attività connesse con la solidarietà;
– svolgere attività di studio e ricerca nell’ambito archeologico, storico e
demoetnoantropologico.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dalla lettera A del comma 1
dell’art. 10 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura
a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e
successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 – Durata
La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 5 – Patrimonio
1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote sociali di iscrizione dei singoli aderenti, oltre eventuali contributi volontari degli
associati;
b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, imprese, persone fisiche;
c) donazioni e lasciti, accettati con beneficio di inventario dal Consiglio direttivo in armonia
con le finalità statutarie dell’ente;
d) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in
conformità ai fini istituzionali;
e) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
f) contributi derivanti dal finanziamento di progetti e iniziative realizzati in conformità alle
proprie finalità istituzionali;
proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di
modico valore.

SOCI
Articolo 6 – Iscrizione
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche che ne condividono gli scopi e
le finalità accettando espressamente lo Statuto e il Regolamento interno.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo
dell’Associazione; l’ammissione o la non ammissione verranno deliberate dal Consiglio
Direttivo.
Possono essere ammessi quali soci onorari quelle persone fisiche o giuridiche che, per l’attività
svolta in favore dell’Associazione o avendo effettuato particolari elargizioni, il Consiglio
Direttivo ne deliberi inappellabilmente l’adesione, anche senza preventiva richiesta da parte degli
interessati.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di
ogni anno saranno obbligati al versamento della quota associativa anche per l’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo che il nuovo socio
deve effettuare all’atto dell’adesione all’Associazione.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di
effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di
partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a
titolo universale.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di partecipare
alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea per
l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi
direttivi.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in
funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo
indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.
Il socio è tenuto a:
– corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
– all’osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal
Consiglio Direttivo, nel caso in cui l’associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma
comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne
l’onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello
Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini
sociali.
La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti,
anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano
il versamento della quota associativa per almeno due anni.

Articolo 8 – Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente del Consiglio Direttivo
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ASSEMBLEA
Articolo 9 – Composizione
1. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’associazione.
2. All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola
con il pagamento della quota associativa.

Articolo 10 – Competenza
L’Assemblea ordinaria delibera:
– sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione;
– sull’importo delle quote annue di associazione;
– sulla nomina e numero dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
dei Conti;
– sugli indirizzi della politica dell’associazione e sulle direttive per l’azione da svolgere in
relazione agli scopi associativi e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché
sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera:
– sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Articolo 11 – Convocazione
1. L’Assemblea si riunisce almeno 1 volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo
(entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo .
2. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni
qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno
1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3
(un terzo) dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, mediante affissione
dell’avviso di convocazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza,
presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell’Associazione e mediante avviso scritto
(o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzato a ciascun associato
presso il domicilio risultante dal libro soci o altro indirizzo espressamente segnalato dal socio
stesso; nell’avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l’ora in cui si terrà
l’assemblea stessa nonché l’ordine del giorno.

Articolo 12 – Costituzione e deliberazioni
1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C.
2. L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno
degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con 12 ore di distanza dalla
prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori
non hanno voto.
3. L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾
(trequarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda
convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno ¼ (un quarto) degli iscritti.
4. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.
5. L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a
maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione
del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

Articolo 13 – Svolgimento e verbalizzazione
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice
Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l’Assemblea nomina il proprio
Presidente.
2. Il Presidente dell’Assemblea nomina, all’inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede
alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di
intervenire all’Assemblea.
3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal
Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni .

CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14 – Nomina e composizione
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno cinque
consiglieri fino ad un massimo di nove, eletti dall’Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio rimane in carica per un anno; i consiglieri sono rieleggibili.
3. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, subentreranno nella carica i soci che hanno
ottenuto le maggiori preferenze in caso di elezione ovvero, in mancanza, il Consiglio
provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino
alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
4. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un
Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti
particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Articolo 15 – Competenza
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui
criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua
direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio:
a) ha il compito di attuare le direttive generali dell’Assemblea e di promuovere ogni
iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’associazione;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) delibera sull’ammissione e decadenza dei soci;
d) decide sulle attività e sulle iniziative dell’associazione;
e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale,
da presentare all’assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
f) stabilisce le eventuali prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e
modalità;
g) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni
provvedimento riguardante il personale in genere;
h) conferisce e revoca procure;
i) nomina tra i soci la Direzione Studi dell’Associazione, organo tecnico presieduto dal
Presidente e composto dai Direttori dei vari Dipartimenti culturali, il cui parere è
vincolante per quelle attività del Consiglio che li riguardino;
j) compila l’eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento
dell’Associazione, la cui approvazione è rimessa all’Assemblea e la cui osservanza è
obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 16 – Convocazione e deliberazioni
1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne
sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre
mesi.
2. Il Consiglio è convocato con avviso scritto a cura del Presidente almeno tre giorni prima della
riunione e delibera a maggioranza assoluta.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
Articolo 17 – Il Presidente
1. Al Presidente dell’Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale
dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio.
2. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di
straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio
Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione
delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione,
verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne
presenti la necessità.

Articolo 18 – Il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia
impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi
è prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 19 – Il Segretario
1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle
attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento
dell’amministrazione dell’Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché
del libro degli aderenti all’Associazione.

Articolo 20 – Il Tesoriere
1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione provvedendo alla tenuta delle
scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l’ausilio di
consulenti.
2. Predispone, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo,
corredati di opportune relazioni contabili.
3. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni
del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l’Associazione provvede alla tenuta di:
– libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
– libro degli aderenti all’Associazione.

Articolo 22 – Collegio dei Revisori dei Conti
1. La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre
membri, eletti dall’Assemblea dei Soci.
2. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
3. I membri del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.
4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti,
partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di
parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità
dell’Associazione e dei relativi libri, redigono relazione scritta in ordine ai bilanci.

BILANCIO
Articolo 23 – Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali
1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dell’anno successivo.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione
del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e per la predisposizione del bilancio
preventivo dell’esercizio in corso da sottoporre all’Assemblea.
3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni
che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro
che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 24 – Avanzi di gestione
1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione
stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per
legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
2. L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 25 – Scioglimento
1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo
patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L.
23/12/96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con le maggioranze previste
per l’Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e
delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 26 – Collegio Arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente
statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla
determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli
compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed ex equo” senza formalità di procedura, salvo
contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di
accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi
abbia provveduto.

Articolo 27 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle
norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme
contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.Lgs. 460/97 e
successive modificazioni.